1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
«1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della salute che rimane l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3».